AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ESPOSIZIONE DEL RUMORE

Data:

13 luglio 2023

Descrizione

COS’È
Il Comune classifica il proprio territorio in sei classi di destinazioni d'uso, per ciascuna delle quali vengono fissati i limiti massimi di livello sonoro consentito.
(vedi piano di zonizzazione acustica link: https://www.comune.monteisola.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.K0.10) .
Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e dell’art. 8 della L.R. 13/01) possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.
Tali attività sono: cantieri, luna-park, circhi, manifestazioni musicali, teatrali e sportive, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo.

COME SI FA

La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, completa della documentazione elencata nella modulistica di riferimento, deve essere presentata al Settore Tutela dell'Ambiente ovvero, nel solo caso di attività temporanee rumorose legate ad attività produttive o pubblici esercizi, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante o titolare della ditta responsabile del cantiere o dell'associazione/ente che organizza l'evento.
Nella domanda devono essere specificate le generalità e i dati fiscali del richiedente, il tipo di attività, il luogo e il periodo di durata del cantiere o della manifestazione.
È fondamentale inserire un numero di telefono per essere ricontattati nel caso vi sia bisogno di integrazioni/correzioni, etc.

DOCUMENTAZIONE
Occorre allegare:
• Una relazione in cui vengono descritte nel dettaglio le attività che verranno svolte e gli accorgimenti che si adotteranno per contenere al massimo i disagi. Nel caso l'attività rumorosa per cui si richiede l'autorizzazione in deroga sia legata a attività produttive o pubblici esercizi, in sostituzione alla relazione andrà aggiunta la Relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale. In quest'ultimo caso l'autorizzazione in deroga va richiesta al SUAP;
• Una mappa dell'area in cui si svolgeranno le attività rumorose con l'indicazione delle distanze tra le fonti sonore e i recettori più prossimi;
• I libretti dei mezzi tecnici impiegati in cantiere o le schede tecniche dei diffusori audio utilizzati durante le manifestazioni, da cui si evinca il loro livello sonoro espresso in dB(A);
• Un documento di identità della persona che, in qualità di legale rappresentante, richiede l'autorizzazione in deroga

La domanda di autorizzazione, redatta sui moduli previsti, completa dei relativi allegati deve essere inviata tramite lo sportello SUAP.

QUANTO TEMPO OCCORRE
Il procedimento si conclude normalmente entro 30 giorni dalla data di presentazione, con il rilascio dell'autorizzazione, salva la richiesta di integrazioni nel caso la documentazione prodotta non sia corretta o sia insufficiente. L'atto non è soggetto a silenzio assenso.

SCADENZA
L’Autorizzazione in deroga ha una durata variabile, in funzione del tipo di attività per cui è richiesta.

QUANTO COSTA
€uro 16,00 per marca da bollo;
€uro 20,00 diritti di segreteria di istruttoria.

SANZIONI
Nel caso non vengano rispettate le prescrizioni del Comune può essere applicato l'articolo 650 del Codice Penale che prevede, se il fatto non costituisce un più grave reato, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206,58 Euro.
Il mancato rispetto di ordinanze in materia di acustica prevede una sanzione compresa tra 1.032,91 e 10.329,14 Euro;
Il superamento dei limiti di emissioni sonore prevede una sanzione compresa tra 516,46 e 5.164,57 Euro;
La violazione di disposizioni di Stato, Regione, Provincia e Comuni è sanzionata con un minimo di 258,23 e un massimo di 10.329,14 Euro.

NORMATIVA ESSENZIALE
Legge 447 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6
DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", art. 8


Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
13 luglio 2023