Descrizione
VISTI l’art. 29 c.1 e c.3 e l’art.31 c.1, c.2, c.3 del Codice della Strada che impongono l’obbligo ai proprietari di fondi confinanti con le pubbliche strade di tagliare i rami delle piante e siepi che si protendono oltre il confine stradale e la cura delle ripe al fine di evitare franamenti, scoscendimenti del terreno e ingombro della sede stradale, o delle pertinenze stradali, per caduta di massi, detriti o altro;
VISTO l’art. 84 del vigente “Regolamento di Polizia Locale” che prescrive l’obbligo ai conduttori di stabili o aree prospicienti la pubblica via di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose;
VISTI gli artt. 50 e 7-bis del T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
CONSIDERATO che il mancato rispetto di tali norme comporta l’applicazione delle Sanzioni Amministrative ivi indicate e previste;
DATO ATTO che i sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale hanno evidenziato innumerevoli situazioni in cui i rami, le erbacce e i rovi sporgenti dalle proprietà adiacenti la strada richiedono un intervento immediato a tutela della sicurezza stradale oltre che del decoro dei luoghi;
TENUTO CONTO che con il procedere della fase vegetativa la situazione attuale è destinata a peggiorare creando disagi e pericoli via via maggiori;
RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed il decoro urbano pregiudicati dalla presenza di rami, erbacce e siepi sporgenti;
ORDINA
- L’ESECUZIONE DEL TAGLIO DEI ROVI, DEI RAMI E DELLE PIANTE ERBACEE POSTI IN ADIACENZA AL CONFINE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ CON LA PUBBLICA VIA.
- IL TAGLIO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO PER TUTTA L’ALTEZZA DELLE PIANTE ED IN MODO CHE I ROVI ED I RAMI NON SPORGANO SULLA SEDE STRADALE.
- LA PRESENTE ORDINANZA DEVE ESSERE ESEGUITA NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE 15 GG. DALLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO E OGNI QUALVOLTA IN SEGUITO SE NE RAVVISI LA NECESSITÀ.
- IL MANCATO RISPETTO DELLA PRESENTE IMPOSIZIONE PREVEDERA’ L’EMISSIONE DI VERBALI AMMINISTRATIVI CON RELATIVE SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE.
AVVISA
che contro il presente provvedimento sono alternativamente ammessi ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia, Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
Gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare circa il rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza.
F.to il Sindaco
Fiorello Turla